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L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, nel quale il datore di
lavoro oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta garantisce
all'apprendista una formazione professionale. Il Dlgs 276/2003 individua tre
tipologie di contratto, con finalità diverse:
- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e
favorire l'entrata nel mondo del lavoro a giovani ed adolescenti che abbiano
compiuto 15 anni (la fascia d'età è tra i 15 e i 18 anni). Ha una durata massima
di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di
studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle
competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati
accreditati.
- apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una
qualifica attraverso una formazione sul lavoro ed un apprendimento
tecnico-professionale. E' rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni e
diciassettenni in possesso di una qualifica professionale (conformemente alla
Riforma Moratti). Può durare da 2 a 6 anni, in base a quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato professionalizzante.
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione, che permette di conseguire un titolo di studio di livello
secondario, universitario, di alta formazione e per la specializzazione tecnica
superiore. Tale tipologia di contratto si rivolge a giovani di età compresa tra
i 18 e i 29 anni. La durata deve essere stabilita, per i soli profili che
riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le
istituzioni formative coinvolte.
Le principali novità normative sono la prima e la terza fattispecie, che si
collegano alla riforma del sistema di istruzione e prefigurano strumenti atti a
garantire il principio di alternanza scuola lavoro. Da questo punto di vista
l'art. 51 del D. Lgs. 276/2003 sancisce che la qualifica professionale
conseguita attraverso uno dei tre contratti costituisce credito formativo nei
percorsi di istruzione e formazione professionale. Le modalità di riconoscimento
di questi crediti devono essere fissate con decreto dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province
autonome.
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